Sono pignorabili le rimesse in conto corrente a seguito di apertura di credito?



La risposta è dipende.

Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.36066/21, depositata il 23.11.2021, perché prende in esame una fattispecie particolare, quale quella del pignoramento da parte di un creditore dei crediti conseguenti ad un'apertura di credito sul conto corrente, ma  con saldo negativo, al momento del pignoramento stesso.

Il creditore procedente sosteneva che l’aver pignorato il credito vantato nei confronti della Banca, quest’ultima non potesse rendere dichiarazione negativa poiché anche se era vero che il saldo era negativo, ciò nonostante per effetto dell’apertura di credito erano confluite somme a beneficio del correntista, anche se il saldo non si era tramutato in positivo.

Il Tribunale aveva dato ragione al creditore procedente assoggettando effettivamente a pignoramento le rimesse sul conto corrente effettuate dalla Banca, mentre la Corte d’Appello riformerà la decisione.

La Corte di Cassazione confermerà la sentenza della Corte d’Appello ribadendo un principio secondo il quale, «in ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 30/03/2015, Rv. 634964 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 25/02/1999, Rv. 523625 - 01; nel medesimo senso, sia pure in fattispecie differente, cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 20/05/2020, Rv. 657687 - 02).

In definitiva, nel caso in cui, al momento della notificazione del pignoramento avente ad oggetto il credito costituito dal saldo del rapporto di conto corrente bancario, quest'ultimo sia negativo, bisogna distinguere:

 

a) se successive rimesse a favore del correntista rendono il saldo positivo, tale saldo positivo (e solo questo) sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore del creditore procedente (dì modo che, nei limiti dell'importo di detto saldo positivo, ulteriori successive rimesse negative non gli saranno opponibili e non lo potranno pregiudicare);

b) se ciò non avviene, se cioè, nonostante le successive rimesse a favore del correntista, il saldo del rapporto resta comunque negativo, ciò comporta che, in concreto, non può mai ritenersi venuto in essere un credito del cliente (debitore esecutato) assoggettabile al vincolo del pignoramento (anche se ciò avviene perché, in virtù di ulteriori utilizzazioni della disponibilità derivante dall'apertura di credito, nonostante intervengano rimesse di importo complessivamente superiore all'originario saldo negativo, il saldo stesso resta comunque negativo in ogni momento del rapporto).

Avv.Francesco Frigieri