Immaginiamo che una persona abbia bisogno di ricorrere ad un prestito, ma gli istituti bancari non possano accordargli un mutuo perchè, per esempio, manchi una redditività che possa garantire la restituzione e, nel contempo, l'età del richiedent



Come è noto, con la L. 23 febbraio 2006, n. 51 è stato introdotto  l’art. 2645-ter c.c. con la finalità di consentire «atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela» 

In prima approssimazione, si tratta  di un vincolo su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, come, peraltro, avviene attraverso il fondo patrimoniale  sui beni dei coniugi, tanto da potersi ritenere il nuovo istituto una sorta di rafforzativo del datato fondo patrimoniale.

Sul piano soggettivo,tuttavia, la norma  non impone ai costituenti il presupposto del vincolo coniugale come avviene nel fondo patrimoniale, anche se la destinazione dovrà  essere orientata a beneficio di uno o più soggetti determinati, quali, per esempio, la famiglia di fatto ma, ciò non esclude, sia esteso  anche a quella legittima ovvero a soggetti particolari, con ciò rendendo molto più longevo questo istituto rispetto alle cause di estinzione del fondo patrimoniale.

Anche sul piano oggettivo, l'opponibilità  nei confronti di tutti i creditori, non è ristretta all’obbiettiva estraneità del credito ai bisogni della famiglia, tanto è vero che il 2645 ter prevede che «I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». Ciò comporta che si inverte l'onere della prova nel senso che, se a fronte di un creditore del fondo patrimoniale, era onere del costituente dimostrare lo  stato soggettivo del creditore al momento della nascita del rapporto obbligatorio, nell'ipotesi del vincolo di destinazione ex art 2645 tec c.c., spetterà al creditore  dimostrare che il debito è stato contratto «per la realizzazione del fine di destinazione».

In ragione di queste brevi e sommarie considerazioni, si può concludere che il ricorso al fondo patrimoniale, già comunque compromesso dall'incertezza del concetto di bisogno della famiglia, nonostanze il quasi mezzo secolo di esistenza, dovrà ritenersi definitivamente, anche se di fatto, abrogato dall'art. 2645 ter c.c..

Avv.Francesco Frigieiri