Interessante sentenza n.25750, depositata in data 1.9.22, con la quale la Corte di Cassazione chiarisce il momento in cui opporre l'eccezione dell’escussione preventiva del patrimonio sociale, rispetto al patrimonio personale.
In caso di debito della società di persone nei confronti del fisco, il contibuente-socio che dovesse ricevere la notifica in proprio di una cartella esattoriale, deve in quel momento eccepire la preventiva escussione del patrimonio sociale: in altre parole, il fisco dovrà quindi prima escutere il patrimonio sociale ed, in caso di incapienza, potrà escutere quello personale del socio.
La Corte, in particolare, preciserà che la cosiddetta eccezione volta a far valere l'escussione preventiva, ossia la necessità di escutere il patrimonio sociale prima di quello personale, si ha fin dalla notifica della cartella esattoriale.
L'assimilazione della cartella di pagamento all'atto di precetto ha trovato conferma in Corte cost. 31 maggio 2018, n. 114 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del DPR 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, è ammessa l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Sul punto si sono espresse, infine, le Sezioni Unite che hanno recepito quest'ultimo orientamento, osservando che «In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
In tal caso:
- se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
- se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa sia cancellata).
Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà' respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto.
Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario». (Cass. sez. un. n. 28709 del 16/12/2020).
Avv.Francesco Frigieri