Interessante Ordinanza dell’11.6.24, n.16247, pronunciata dalla Corte di Cassazione perché a proposito del fondo patrimoniale, rimetterà la decisione in pubblica udienza per il rilevato contrasto nelle interpretazioni in tema di onere della prova sull’estraneità dei debiti contratti nell’esercizio dell’impresa rispetto ai bisogni della famiglia.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda volta alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sui beni di un fondo patrimoniale da una Banca per debiti contratti nell’esercizio dell’impresa, ritenendo che il costituente il fondo non avesse dimostrato che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia.
La Corte d'appello di Brescia ribalterà la decisione di primo grado, ordinando la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta relativamente alle unità immobiliari inserite nel fondo patrimoniale.
In Cassazione verrà affermato che la Corte d’Appello aveva basato la decisione sull'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione 3, n. 2904 dell'8 febbraio 2021, secondo cui "i debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale generalmente non soddisfano i bisogni della famiglia, ma può essere dimostrato che eccezionalmente siano destinati a soddisfarli direttamente e immediatamente, tenendo conto delle specificità del caso concreto".
Questa decisione stabilisce una presunzione per cui i debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale del coniuge sono generalmente considerati estranei ai bisogni della famiglia (come confermato anche dall'ordinanza della Cassazione, Sezione 6-3, n. 7232 del 4 marzo 2022).
Come già evidenziato dall'ordinanza della Cassazione, Sezione 3, n. 31575 del 13 novembre 2023, questa interpretazione è in realtà in contrasto con la giurisprudenza costante della Corte sulla distribuzione dell'onere della prova in questa materia.
Spetta infatti al debitore dimostrare che il debito non è relativo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse consapevole, circostanze che non possono essere automaticamente dimostrate o escluse solo perché il debito è nato nell'ambito dell'impresa.
Secondo il Collegio, la non uniformità delle decisioni di legittimità sulla configurazione delle presunzioni per facilitare la dimostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall'articolo 170 del codice civile mette in evidenza l'importanza della questione giuridica (ai sensi del primo periodo del primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile), se non addirittura la sua rilevanza nomofilattica.
Pertanto, è stato rinviato il ricorso a un nuovo ruolo per essere deciso dopo la discussione in udienza pubblica.
Avv. Francesco Frigieri