Polizze Unit Linked: quando può esserne dichiarata la nullità?



Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.19626, depositata il 28.12.2024, ha preso una decisione interessante sulle polizze unit linked, dichiarandone la nullità quando manca la garanzia della restituzione del capitale versato e la mancanza di un contratto quadro.

Le polizze unit linked, infatti, non sono solo polizze assicurative, ma quando il rischio finanziario è tutto a carico dell’investitore, queste polizze rientrano nella categoria degli strumenti finanziari.

Per questo motivo, devono rispettare le regole del Testo Unico della Finanza (TUF). Tra queste, c’è l’obbligo di stipulare un contratto quadro, che deve contenere:

  • Le modalità di acquisto e gestione dei prodotti finanziari sottostanti.

  • I diritti e gli obblighi delle parti coinvolte.

  • Informazioni chiare sui rischi legati all’investimento.

Nel caso analizzato, l’assenza del contratto quadro ha portato alla nullità delle polizze.

Il giudice ha anche sottolineato che l’emittente aveva l’obbligo di informare l’investitore su aspetti fondamentali, come l’illiquidità dei fondi collegati alle polizze: non averlo fatto è stato considerato un grave inadempimento.

La sentenza ha condannato l’emittente a restituire € 50.419,50, cioè il capitale investito dall’investitore, detratto quanto già riscattato, più gli interessi legali.

Questa decisione è un segnale chiaro per chi opera nel settore poiché impone di prestare massima attenzione alla presenza e alla regolarità del contratto quadro nei rapporti tra clienti e intermediari. Inoltre, il caso evidenzia quanto sia fondamentale garantire trasparenza e fornire informazioni complete, sia sui rischi sia sulle caratteristiche dei prodotti finanziari-assicurativi.

Avv. Francesco Frigieri