Interessante Ordinanza n.31856, depositata l’11.12.2024, attraverso la quale la Cassazione preciserà che nel regime della comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniugi, anche per necessità familiari, non comporta automaticamente la solidarietà passiva dell’altro coniuge.
La fattispecie riguardava la suocera che aveva ottenuto in primo grado una sentenza di condanna nei confronti sia del figlio che della moglie separata, al pagamento della somma di € 152.237,54, somma che l'attrice sosteneva di avere prestato per consentire loro l'acquisto della casa familiare.
La Corte d’appello accoglierà l'impugnazione della moglie separata e rigettato la domanda della suocera, rilevando:
a) La mancanza di prove sufficienti del titolo del mutuo, soprattutto in un contesto familiare.
b) La scrittura privata del riconoscimento del debito firmata dal solo figlio non poteva avere efficacia nei confronti della moglie separata, in base all'art. 1309 c.c.;
c) Il debito contratto da uno dei coniugi, anche per bisogni familiari, non determina una responsabilità solidale dell'altro coniuge in regime di comunione legale, ai sensi della giurisprudenza di Cassazione (n. 3471/2007 e n. 10116/2015).
La Cassazione rigetterà poi il ricorso principale confermando la decisione di secondo grado.
Avv. Francesco Frigieri