Interessante sentenza n. 28593, depositata il 6 novembre 2024, poiché la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
La Corte ha chiarito che l'azione revocatoria determina un'inefficacia relativa, circoscritta esclusivamente all'atto revocato e non ai successivi atti di alienazione precedenti al pignoramento.
Ciò significa che la revoca elimina il vincolo di destinazione imposto sui beni del fondo, ripristinando la piena operatività della garanzia patrimoniale generica per i creditori. Tuttavia, gli atti autonomi di alienazione, come quelli effettuati da terzi che hanno trascritto i propri titoli prima del pignoramento, restano validi e opponibili.
La fattispecie ha riguardato l’azione intrapresa dal Curatore del Fallimento e volta all'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in cui il coniuge poi fallito aveva conferito immobili. La domanda revocatoria era stata trascritta prima dell'atto di alienazione.
Nei primi due gradi di giudizi ed anche in Cassazione, la domanda del Fallimento volta a recuperare il bene alienato è stata ritenuta infondata.
E’ stato infatti affermato che l'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi - atto che non concretizza una vicenda dispositivo-traslativa dei beni oggetto del fondo - determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del vincolo di destinazione creato dall'atto revocato, ma non si estende ai successivi atti di disposizione in favore di terzi sui beni conferiti nel fondo, purché tali atti siano autonomi e non dipendenti dall'atto di costituzione del fondo stesso. La priorità temporale della trascrizione degli atti di alienazione rispetto al pignoramento prevale ai fini dell'opponibilità al creditore esecutante.
Avv. Francesco Frigieri