Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.28666, depositata il 7.11.2024, perché affermerà il principio secondo cui l’intimazione ad accettare l’eredità nei confronti di uno o più chiamati, opera come strumento per sollecitare una decisione degli intimati, ma non determina una statuizione definitiva, specie per fatti o atti antecedenti
L’art. 481 c.c. prevede che chiunque vi abbia interesse può chiedere che tramite l’Autorità Giudiziaria venga fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Eventuali questioni relative alla qualità di erede possono essere oggetto di successivi giudizi contenziosi poiché l'actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. è un procedimento privo di un vero e proprio contraddittorio, e non statuisce in via decisoria e definitiva la qualità di erede o meno, essendo un procedimento di giurisdizione volontaria, il quale non produce effetti di giudicato.
Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, inclusa quella relativa all’acquisto della qualità di erede per effetto di atti o fatti precedenti al procedimento.
Avv. Francesco Frigieri