Interessante sentenza della Corte di Cassazione, n. 26127, depositata il 7.10.24, poiché esamina la natura degli accordi presi in pendenza di causa di separazione fra coniugi, volti a trasferire beni o diritti sugli immobili coniugali.
La vicenda trae origine da una citazione intrapresa da un creditore per ottenere la revocatoria di alcuni atti dispositivi, quali:
-Verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni;
-atto con cui il marito trasferiva alla moglie diritti reali sull’immobile coniugale.
In primo grado, il Tribunale respingerà la domanda, dichiarando il difetto di legittimazione processuale della parte attrice e non entrando nel merito della questione.
In secondo grado la Corte d’Appello riformerà la decisione, ritenendo sanato il difetto di rappresentanza con la proposizione dell’appello e dichiarando ammissibile l’azione revocatoria, escludendo che il trasferimento possa essere legato a obblighi di mantenimento e qualificandolo come atto a titolo gratuito.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte stabilirà che:
l'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.
Il trasferimento immobiliare non era giustificato da obblighi legali di mantenimento, ma da accordi negoziali tra i coniugi, e quindi poteva essere revocato. Il trasferimento riguardava l’unico bene immobiliare del debitore, rendendo evidente il pregiudizio ai creditori. Inoltre, la natura gratuita dell’atto non richiedeva la dimostrazione della consapevolezza del pregiudizio da parte del beneficiario.
Avv. Francesco Frigieri