Testamento pubblico: i testimoni in quale fase devono presenziare?



Interessante ordinanza n.30221 depositata il 31.10.2023 poiché la Cassazione rigetterà il ricorso volto ad ottenere l’invalidità del testamento per la presenza non continua dei due testimoni, nella fase di raccolta delle volontà della testatrice.

La controversia, ha riguardato infatti  l'impugnazione di un testamento contestato dai fratelli della testatrice per presunti vizi di forma e per incapacità della testatrice. Era stato sostenuto che la testatrice soffrisse di problemi psichici e che non fossero state rispettate le formalità, poiché uno dei testimoni aveva firmato solo a procedimento concluso.

Il Tribunale rigettò le richieste, ma la Corte d'Appello di Torino successivamente riformò  il testamento per irregolarità procedurali, ritenendo che la volontà della testatrice non fosse stata adeguatamente espressa alla presenza dei testimoni. Tuttavia, rigettò l'annullamento per incapacità.

Il caso è quindi giunto in Cassazione, dove si è discusso  se vi fosse stato l'effettivo rispetto delle formalità, incluse la presenza continua dei testimoni e la conferma della volontà della testatrice. La Cassazione confermò l'efficacia dell'atto pubblico, evidenziando che la documentazione notarile ha valore probatorio, salvo prova contraria, e rigettò il ricorso, confermando la validità del testamento.

La legge richiede che il testamento pubblico rispetti specifiche formalità: dichiarazione della volontà del testatore davanti ai testimoni, redazione scritta a cura del notaio, lettura dell'atto al testatore e ai testimoni, e menzione dell'esecuzione di tali formalità. Tuttavia, non è necessario che queste operazioni siano svolte senza interruzioni.

Nel caso esaminato, il testamento confermava il rispetto di queste formalità, e non era rilevante il fatto che la testatrice avesse inizialmente espresso una volontà diversa. Dopo una discussione tra la notaia e la testatrice, la volontà finale fu modificata, e solo allora era d'obbligo la presenza dei testimoni.

I ricorrenti hanno erroneamente considerato come un'unica fase la manifestazione della volontà, mentre le prove avevano indicato  chiaramente un ripensamento della testatrice. Pertanto, la necessità di rispettare le formalità legali si applicava solo alla fase finale della determinazione della volontà, come attestato dall'atto pubblico.

Avv. Francesco Frigieri