Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.23612 depositata il 3.9.24 in tema di validità del testamento.
La questione ha riguardato la richiesta di esecuzione di un testamento olografo prodotto solo in fotocopia non autenticata, e conseguentemente, contestata la sua conformità all'originale, parte istante avrebbe dovuto esibire l'originale. La fotocopia, infatti, non può essere verificata ne lla sua autografia.
Se il testamento originale è stato smarrito, la prova della sua esistenza e la sua ricostruzione, totale o parziale, sono limitate dalle regole degli articoli 2724, n. 3, e 2725 del codice civile, norme che escludono la prova testimoniale per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta.
Questa limitazione si applica anche quando si cerca di dimostrare se la copia del testamento corrisponde all'originale smarrito, tenendo conto della differenza tra l'erede che aveva in custodia il testamento e l'erede che non lo aveva mai avuto: la differenza sta nel fatto che l’erede che ha avuto il testamento in mano è considerato più responsabile di provare la sua esistenza e contenuto se lo ha perso, mentre un erede che non ha mai avuto il documento può basarsi su prove indirette, ma con limiti specifici.
Avv. Francesco Frigieri