Polizze key man: quali le condizioni per la deducibilità del costo?



Interessante Sentenza n.24022, depositata in data 6.9.24, pronunciata dalla Corte di Cassazione perché a proposito delle deducibilità dei costi di una polizza key man affermerà l’indeducibilità per l’azienda quando il beneficiario è l'amministratore o i suoi familiari, poiché non presentano una correlazione diretta con i costi e i ricavi dell'azienda stessa e non contribuiscono alla produzione di reddito per l'impresa.

La Corte ha rigettato il motivo di ricorso presentato dalla società, ritenendo corretta la decisione della CTR di considerare non deducibili le spese sostenute per le polizze assicurative stipulate in favore del presidente del consiglio di amministrazione. Le polizze in questione riguardavano la "lunga vita" e l'infortunio del presidente, con beneficiari i suoi familiari o eredi.

La Corte ha escluso il requisito dell'inerenza di tali costi all'attività dell'impresa.

 In particolare, ha accertato che le spese per le polizze non erano correlate alla produzione di utili e non erano collegate in modo diretto all'attività aziendale. Anche se queste polizze assicuravano una figura chiave come l'amministratore, la spesa non aveva una chiara utilità ai fini dell'impresa, poiché l'eventuale indennizzo non sarebbe andato a beneficio dell'azienda, ma degli eredi o dei familiari dell'amministratore.

La Corte ha inoltre ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 19204/2017; Cass. n. 28004/2009), i costi per polizze sulla vita degli amministratori non sono deducibili ai fini fiscali, poiché non direttamente finalizzati alla produzione del reddito d'impresa e non collegati ai lavoratori, come avviene invece per le polizze obbligatorie per legge.

Per contro, la deducibilità può essere ammessa se si dimostra un chiaro legame tra la spesa e l’attività aziendale, ovvero se l’indennizzo dell’assicurazione è destinato all’impresa e non ai beneficiari privati (ad esempio, per coprire il rischio legato all’indisponibilità di una figura chiave in azienda).

Un esempio di  sentenza favorevole alla deducibilità dei costi di una polizza key man è Cass. n.1840/2015 la quale ha precisato che i premi versati per tali polizze possonoi essere fiscalmente deducibili, se  l'azienda sia  contraente e beneficiaria, mentre l'assicurato deve essere la persona chiave. Le spese per tali polizze, se collegate alla protezione dell'attività aziendale, sono deducibili, mentre il capitale liquidato in caso di sinistro è considerato una sopravvenienza attiva per l'azienda, senza imposizione fiscale per la persona chiave, poiché non è il beneficiario.

Avv. Francesco Frigieri