Donazione indiretta, quali i requisiti di validità?



Interessante ordinanza n.18098, depositata il 2.7.24, poiché la Cassazione censurerà la sentenza dei giudici di merito i quali avevano sanzionato di nullità per mancanza della forma solenne (forma per atto pubblico) l’estinzione di mutui assunta da terzi.

Era infatti stata erroneamente ritenuta una donazione diretta di non modico valore per la quale occorreva la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

La Corte invece preciserà che l’estinzione dei mutui assunto da terzi costituisse atto di liberalità, esso avrebbe dovuto essere qualificato come donazione indiretta, valida anche se non effettuata nella forma dell’atto pubblico ma, come nella specie, con scrittura privata.

Accoglierà pertanto il ricorso   precisando che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte stessa  la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020).

Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama, infatti, l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n. 5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009).

Avv. Francesco Frigieri