Amministrazione di sostegno: la procura generale precedente decade?



Interessante ordinanza n.16052, depositata in data 10.6.24, poiché la Corte di Cassazione affermerà la decadenza della  procura generale conferita ad un terzo anteriormente alla nomina dell’Amministratore di sostegno.

La Corte affermerà infatti che qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitato, venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. A mente dell’ art. 1722 cc, infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante (Cass. n.3600/2024).

L'articolo 1722 del codice civile è stato scritto quando le uniche misure limitative della capacità di agire erano l'interdizione e l'inabilitazione. Non è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto una nuova misura di protezione per le persone prive di autonomia. Tuttavia, l'articolo 411 del codice civile, introdotto dalla stessa legge, permette di estendere al beneficiario gli stessi effetti, limitazioni e decadenze previste per gli interdetti o gli inabilitati. Questi effetti sono applicabili solo agli atti specificamente indicati dal Giudice tutelare, e la capacità di agire deve essere limitata nella misura minore possibile. Ciò significa che le limitazioni previste dall'articolo 1722 c.c. si applicano anche ai beneficiari dell'amministrazione di sostegno, con riferimento agli atti espressamente indicati. Questo vale sia quando viene nominato un nuovo amministratore di sostegno, sia quando è nominata la stessa persona che era il precedente rappresentante volontario, la cui fonte di potere deriva ora dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, rispettando i limiti imposti, come l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva del giudice tutelare.

Avv. Francesco Frigieri