Interessante Ordinanza n.8859, depositata il 3.4.2024, poiché la Corte di Cassazione affermerà che la funzione perequativa assistenziale dell’assegno divorzile deve presupporre non solo la valutazione dei redditi derivanti dal Trust, di cui l’ex moglie ne era beneficiaria, ma anche dei relativi apporti dati dai coniugi al Trust stesso.
In particolare, il marito ha censurato la sentenza impugnata perché non avrebbe motivato sul contributo dell'ex moglie alla formazione del patrimonio comune, o dell'ex coniuge; la moglie aveva sostanzialmente replicato che avrebbe contribuito alla formazione del trust che, sebbene formalmente di proprietà della madre del ricorrente, si sarebbe costituito con il contributo di entrambi i coniugi (i era invocata la proprietà indivisa, in comunione.
La Corte territoriale ha fatto riferimento invece e genericamente, alle utilità che l'ex moglie traeva dal trust, ma non ha certo argomentato su una proprietà comune indivisa (in tal senso, alla luce della narrazione della controricorrente, emerge che neppure il Tribunale si fosse pronunciato al riguardo).
Pertanto, può affermarsi che, effettivamente, come lamentato dal ricorrente, la Corte d'appello abbia riconosciuto la funzione perequativa - assistenziale dell'assegno divorzile, senza considerare il contributo che l'ex moglie avrebbe apportato alla formazione del patrimonio comune, o dell'ex marito, né di rinunce ad aspettative professionali.
Avv. Francesco Frigieri