Trust testamentario, esente da imposte indirette?



Con Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.90 dell’11.4.24 viene confermato il non assoggettamento  dell’imposta indiretta anche con riferimento alla dotazione dei beni nel Trust da parte  del  Disponente  per atto   mortis  causa,  mediante  testamento  con  cui lo stesso Disponente ha nominato quale erede universale il Trust.                                                                          

L’Agenzia richiama infatti  richiamerà la  Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E  con la quale ha chiarito che,  in via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e  donazioni poiché, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione,  tali atti  non comportano l'attribuzione  definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un  ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E del 2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli  atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle  imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Il  richiamato  principio  generale  non  muta  nel  caso  in  cui,  come  nel  caso  di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, la dotazione dei beni nel trust  da  parte  della  Disponente  è  avvenuta  mortis  causa,  mediante  testamento  con  cui  la  stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust.

La Risposta richiama anche le  pronunce della Corte di Cassazione che più volte ha  affermato che «il trust può rispondere a finalità eterogenee: di garanzia; di liquidazione e pagamento; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 ter c.c.); può essere costituito per atto tra vivi o per testamento (...). L'elemento    comune è l'effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal  settlor  (...)  effetto  che  si  determina  attraverso  l'intestazione  formale  dei  beni  al  trustee e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo  (...)»  e  che  «l'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n. 262 del  2006,  art.  2,  comma  47,  così  come  le  imposte  ipotecarie  e  catastali  in  misura  proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi  di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice  di  ricchezza  ai  sensi  dell'art.  53  Cost.»  e  che  tale  soluzione  viene  estesa  ad  «ogni  tipologia di trust» (cfr. tra le altre sentenze nn. 410 del 10/01/2022, 8719 del 30/03/2021, 19167 del 17/07/2019).

Avv. Francesco Frigieri