Contratto di investimento: quando può essere nullo?



Interessante Ordinanza n.9331, depositata in data 8.4.24,  perché la Corte di Cassazione  tratta della nullità dell’intero  contratto di investimento del quale era risultata falsa la firma di uno dei due coniugi.

La controversia era stata decisa affermando la nullità parziale del contratto per la parte che non lo aveva sottoscritto, risultando la firma apocrifa.

La Corte di Cassazione, invece, preciserà:

-che l'abilitazione (ove formalmente esistente) di uno degli intestatari ad operare disgiuntamente sul conto con efficacia vincolante per sé e per l'altro o gli altri intestatari è limitata alle operazioni di prelievo sul conto, e non può riferirsi alle successive operazioni e iniziative negoziali realizzate tramite l'utilizzo delle somme prelevate.

-che  il meccanismo di cui all’art. 1854 c.c. non sia utile alla difesa di (...) in causa, perché trattasi di norma che disciplina il diverso rapporto di conto corrente verso la banca, nei cui confronti opera la responsabilità solidale dei correntisti per i "saldi dei conti" a condizione che sia valido, anche formalmente, il rapporto relativo all'investimento in strumenti finanziari nei confronti dei due investitori.

- che il  contratto-quadro di investimento sottoscritto solo da uno dei due stipulanti, è nullo per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi;

Sulla base di queste considerazioni, la Corte affermerà quindi il seguente principio: "in tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell'altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa".

Avv. Francesco Frigieri