Erede legittimario pretermesso, quali conseguenze ?



Interessante ordinanza n.19010 della Corte di Cassazione, depositata in data 11.7.2024 perché chiarisce le conseguenze della  totale pretermissione del legittimario in un’eredità,  tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione per legge.

Nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'art. 457, comma 2, c.c., il legittimario totalmente pretermesso  non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti.

Nella successione per legge, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.

Di qui, l'ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità si acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, e non è, come tale, tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

L’accettazione beneficata, infatti, per giurisprudenza costante non è richiesta  per il legittimario totalmente pretermesso (Cass. Sez. 2 23-12-2011 n. 28632 Rv. 620793-01, Cass. Sez. 2 17-8-2022 n. 24836 Rv. 665563-01.

Avv.Francesco Frigieri