Patto di famiglia: quando si ha l’esenzione da imposta?



Interessante ordinanza della Cassazione, sezione Tributaria, n.18732, depositata il 9.7.24, con la quale viene confermato il principio secondo il quale “in tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti. " (Sez. 5 - , Sentenza n. 7429 del 17/03/2021, Rv. 660823 - 01).

La presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote. La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci, nel caso in giudizio) per il controllo della società.

Questa interpretazione non dovrebbe venire meno per effetto del nuovo dgls n.76 del 9.4.24, ora in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Avv. Francesco Frigieri