Interessante Ordinanza n. 18570, depositata dalla Corte di Cassazione in data 8.7.2024 perché chiarirà i criteri di interpretazione da applicare nell’interpretazione del testamento, non escludendo che l'atto possa avere anche un contenuto diseredativo.
Viene confermato il principio secondo il quale qualora dal testo dell'atto testamentario non emerga con certezza l'intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può ricorrere a elementi estrinseci alla scheda testamentaria, come la cultura, la mentalità, l'ambiente di vita e le condizioni fisiche del testatore. L'interpretazione del testamento segue le regole di ermeneutica dei contratti, con l'eccezione delle norme incompatibili con la natura unilaterale dell'atto "mortis causa". La volontà del testatore deve essere individuata esaminando l'intera scheda testamentaria. Se l'intenzione del "de cuius" non è chiara dal testo, il giudice può considerare elementi esterni ma riferibili al testatore, come la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale e l'ambiente di vita. Il giudice può anche attribuire alle parole un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché coerente con la reale intenzione del testatore (In questo senso Cass. 25521/2023Cass. n. 10882 del 07/05/2018; Cass. n. 10075 del 24/04/2018, Cass. n. 24637 del 03/12/2010).
Alla luce di ciò, non è stata condivisa un’interpretazione della parola sarda significante il termine italiano nessuno, in quanto nel caso specifico non aveva portata negativa, ma di mero errore ortografico per il fatto che entrambi i soggetti designati non rientravano nel novero degli eredi legittimi, sicché alcuna pretesa potevano vantare sui beni relitti della testatrice che pertanto non aveva alcuna esigenza di disporre una loro formale diseredazione.
Per quanto sia ammesso il testamento avente contenuto meramente diseredativo (Cass. 8352/2012) deve reputarsi che lo stesso abbia una sua concreta utilità laddove la diseredazione colpisca soggetti che altrimenti sarebbero destinati a succedere al testatore per legge.
Avv. Francesco Frigieri