Con Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.90 dell’11.4.24 viene confermato il non assoggettamento dell’imposta indiretta anche con riferimento alla dotazione dei beni nel Trust da parte del Disponente per atto mortis causa, mediante testamento con cui lo stesso Disponente ha nominato quale erede universale il Trust.
L’Agenzia richiama infatti richiamerà la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E con la quale ha chiarito che, in via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.
Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E del 2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Il richiamato principio generale non muta nel caso in cui, come nel caso di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust.
La Risposta richiama anche le pronunce della Corte di Cassazione che più volte ha affermato che «il trust può rispondere a finalità eterogenee: di garanzia; di liquidazione e pagamento; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 ter c.c.); può essere costituito per atto tra vivi o per testamento (...). L'elemento comune è l'effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor (...) effetto che si determina attraverso l'intestazione formale dei beni al trustee e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo (...)» e che «l'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, così come le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.» e che tale soluzione viene estesa ad «ogni tipologia di trust» (cfr. tra le altre sentenze nn. 410 del 10/01/2022, 8719 del 30/03/2021, 19167 del 17/07/2019).
Avv. Francesco Frigieri