Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.1877 del 16.1.2024 poiché affermerà i limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio o pensione di cui all’art. 545 c.p.c. rispetto al sequestro ai fini della confisca per equivalente.
La Corte, infatti, accoglierà il ricorso della moglie cointestataria di un conto, sequestrato al marito ai fini della confisca in quanto quest’ultimo indagato per un reato tributario vi aveva versato denaro che proveniva per la più ampia parte, da versamenti ripetuti di somme di rivenienti dalla (...) Srl.
I giudici di merito avevano infatti rigettato il ricorso in primo grado sostenendo che non potevano ritenersi operanti i limiti dovuti alla solo parziale pignorabilità delle somme derivanti da crediti pensionistici, limiti in relazione al cui superamento sarebbe stato, d'altra parte, onere incombente sulla ricorrente fornire la dimostrazione; il Tribunale aveva, altresì, osservato che, essendo l'oggetto del sequestro una somma di denaro di natura fungibile, doveva intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazione in ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione.
La moglie presenterà ricorso per Cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto revocare il sequestro delle somme relative alle pensioni e delle somme non pertinenti al reato contestato.
La Corte di Cassazione accoglierà il ricorso, dichiarando che il Tribunale non aveva considerato adeguatamente la provenienza delle somme sul conto corrente e ha disposto un nuovo giudizio.
Avv. Francesco Frigieri