La risposta pare affermativa.
Interessante sentenza della Cassazione n.4858/2024, depositata in data 23.2.24, in quanto ribadisce la tassazione sui trasferimenti in misura ordinaria per il conguaglio superiore al 5% nella divisione ereditaria, nonostante la rinuncia al corrispettivo di un erede a beneficio degli altri.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso del Notaio rogante sulla base della natura liberale/donativa conseguente alla rinuncia, ma la Commissione Regionale accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio accertatore e la Cassazione confermerà la decisione dei giudici di secondo grado.
La Corte preciserà che già con sentenza n.27692 del 2020, che la "rimodulazione", operata dalle Sezioni Unite con sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021, "la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa".
L’art. 34 comma 1 del D.p.r. 131/1986 dispone che: " La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.
La formulazione di tale disposizione - come si desume, in particolare, dall'utilizzo dell'inciso "(...) è considerata vendita" -sembra sancire una vera e propria "presunzione assoluta" - juris et de iure - ai fini dell'imposta di registro, in virtù della quale la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti.
Avv. Francesco Frigieri