Fondo patrimoniale: tiene in caso di fallimento di uno dei coniugi?



La risposta pare affermativa nei limiti di cui all’art. 170 c.c..

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18164, depositata il 26.6.2023 nel premettere che l'articolo 46 n.3, L.Fallimentare  nel prevedere espressamente che “non sono compresi nel fallimento i beni costituiti dal fallito nel fondo patrimoniale ed i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’ art. 170 codice civile”, chiarisce che i beni non possono essere acquisiti al fallimento di uno dei coniugi, salvo ne ricorrano le condizioni di cui alla norma sostanziale.

Quest’ultima norma infatti stabilisce che i beni del fondo rappresentano un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia non rientrando di norma in tale previsione i  debiti contratti dal fallito nell'esercizio dell'impresa. 

La Cassazione richiamerà un precedente n. 2904/2021 con il quale aveva stabilito questo principio ciò tanto più quando il bene appartiene anche al coniuge non fallito.

Anche sotto il profilo dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in presenza di un atto opponibile al fallimento in quanto anteriormente trascritto, a certe condizioni, il giudice non può disporre l’acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Avv. Francesco Frigieri