Interessante sentenza della Corte di Cassazione, n.34858, depositata il 13.12.2023, poiché escluderà la violazione dei divieto dei patti successori nel caso di una donazione sottoposta a condizione sospensiva di premorienza del donante in favore della sorellaed avente ad oggetto le quote di una Azienda Agricola.
La Corte rileverà che benchè il donante fosse certamente affetto da un male incurabile, la sua premorienza rispetto alla sorella poteva al più considerarsi altamente probabile, ma non certa, né comunque imminente (la morte è sopraggiunta mesi dopo il perfezionamento della donazione), permanendo, nonostante la gravità delle condizioni di salute del donante, lo scopo pratico di assicurare il trasferimento delle quote in capo alla sorella con effetti irrevocabili e parzialmente anticipati, indirizzando da subito, nella direzione auspicata, le vicende del complesso aziendale.
E' stato infatti ritenuto incensurabile la qualificazione della donazione quale negozio inter vivos valido alla luce degli indici posti in rilievo nella sentenza, consistenti nella natura condizionale della clausola di premorienza, nell’idoneità dell’atto a produrre effetti prodromici e nell’assenza di previsioni che, anche solo indirettamente, conducessero a ravvisare la permanenza in capo al donante della facoltà di revoca della disposizione.
In conclusione la Corte preciserà che ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, ricompresi nella successione stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il programmato trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.
Tutti presupposti non ravvisati nella fattispecie.
Avv, Francesco Frigieri