La risposta pare negativa.
Lo afferma l' Ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, di cui all’art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346/1990 si applica a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una società che svolge un’effettiva attività d’impresa.
La fattispecie oggetto di pronuncia riguardava, infatti, una società di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica, il cui patrimonio immobiliare era stato conferito in nuda proprietà dagli originari soci.
La Suprema Corte preciserà che oltre al controllo attraverso le quote e la detenzione per almeno un quinquennio, si deve aggiungere anche l'ulteriore requisito dell'«esercizio dell'impresa» poiché solo a questa condizione il trasferimento può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda, e l'agevolazione apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali”.
In dottrina, tuttavia, c’era chi sosteneva un’interpretazione diversa atteso che nella norma non vi era il richiamo espresso all’esercizio dell’attività di impresa.
Tale orientamento comunque era stato contestato proprio dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all'Interpello n. 552/2021 attraverso il quale in assenza di una “azienda”, l’applicazione dell’agevolazione violerebbe la ratio della disposizione medesima”.
Avv.Francesco Frigieri