La risposta pare affermativa!
Interessante sentenza della Corte di Cassazione, n.19958, depositata in data 17.6.22, perché conferma ancora una volta l’orientamento ormai consolidato in materia di tassazione indiretta del trust, (orientamento, peraltro, che la stessa Agenzia delle Entrata dovrebbe accogliere), secondo il quale all’atto istitutivo e dispositivo del trust si applica l’imposta in misura fissa e non proporzionale.
La Commissione Territoriale Regionale nel caso oggetto di pronuncia della Cassazione, aveva erroneamente ritenuto che l’atto dispositivo ossia l’atto di dotazione dei beni dal disponente al trustee, avesse contenuto patrimoniale equiparando il trust ai vincoli di destinazione e non considerando che il presupposto impositivo rileva nel “reale trasferimento” di beni e diritti e quindi a fronte del “reale arricchimento” dei beneficiari.
La Corte ribadisce che il ruolo del Trustee, a cui viene intestato il fondo in trust, è quello di amministrazione in regime di segregazione patrimoniale, in vista del trasferimento ai beneficiari che avverrà al sopraggiungere di efficacia del trust.
Pertanto, l’atto di dotazione deve ritenersi non produttivo dell’effetto traslativo dei beni al trustee con conseguente applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il trustee, infatti, acquista la proprietà dei beni conferiti in trust, ma non gode delle facoltà titpiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere atti di gestione e disposizione necessari al raggiungimento dello scopo del trust: non si ha incremento del patrimonio personale del trustee, restando i beni trasferiti separati e segregati in quanto destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del trustee prima della destinazione ai beneficiari.
Avv. Francesco Frigieri