💬 Cass. civ., Sez. II, Ord. depositata il 20 marzo 2025, n. 7449
Una vicenda ereditaria complessa approda in Cassazione: la figlia del de cuius contesta una serie di donazioni (dirette e indirette) in favore del fratello e dei nipoti, lamentando la lesione della propria quota di legittima.
📍 Punto chiave: tra le donazioni vi erano titoli di Stato per i quali la Corte d’Appello aveva calcolato il valore al momento in cui erano stati donati (1991 e 1992), fuorviata dal fatto che le parti avevano fatto riferimento concordemente al valore delle due donazioni dei titoli di Stato del 15.11.1991 e del 16.10.1992 di Euro 234.203,42, largamente anteriore alla data dell'apertura della successione.
Di qui l'errore, perchè i Giudici avrebbero dovuto fare riferimento ai criteri legali dettati dell’art. 750 ultimo comma cod,civ. ossia al valore stabilito nei listini di borsa e nelle mercuriali del tempo dell'apertura della successione, per i titoli di Stato non ancora scaduti a quella data. Altrimenti, ove questi avessero avuto una scadenza anteriore all'apertura della successione, occorreva aver riguardo al loro valore alla scadenza, poi attualizzata secondo il principio nominalistico valevole per le obbligazioni corrispondenti.
In sede di riunione fittizia (art. 556 c.c.), il valore delle donazioni va determinato al momento dell’apertura della successione, non al momento della donazione.
📈 In caso di donazione di titoli di Stato non ancora scaduti, si applica l’art. 750 c.c.: il valore si determina in base ai listini di borsa e mercuriali vigenti alla data della morte del de cuius e se già scaduti, al loro valore alla scadenza attualizzato secondo il principio nominalistico.
🧩 Implicazioni pratiche:
- La sentenza impone una maggiore attenzione nella ricostruzione dell’asse ereditario e nella valutazione del “donatum”.
- Gli operatori devono tenere presente che anche vecchie donazioni (di oltre un decennio prima della morte) possono incidere sulle quote di legittima, se non correttamente valorizzate.
Avv. Francesco Frigieri