La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n.5206, depositata in data 27.2.2025, ribadisce un principio chiave in tema di riscossione e protezione del fondo patrimoniale: il contribuente che intenda opporsi ad un'iscrizione ipotecaria deve provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari.ed anche la consapevolezza del creditore di tale estraneità.In assenza di tale dimostrazione, il fondo non rappresenta una barriera all’azione del fisco.
💡 Il caso:
Era stato impugnata un’iscrizione ipotecaria sostenendo l’irregolarità della notifica via PEC e l’impignorabilità del bene essendo vincolato in fondo patrimoniale.
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che:
✅ L’utilizzo di un indirizzo PEC non incluso negli elenchi pubblici non invalida la notifica, se il destinatario ha potuto comunque esercitare il proprio diritto di difesa.
✅ In caso di debiti tributari, l’onere di provare che il credito non sia riferibile ai bisogni familiari ricade sul debitore, che deve dimostrare anche la consapevolezza del creditore circa tale estraneità.
⚠️ Cosa significa in pratica?
Chi intende opporsi ad un'azione esecutiva sui beni del fondo patrimoniale deve predisporre un’adeguata difesa dimostrando con elementi concreti che il debito non riguarda esigenze della famiglia. Senza tale prova, il fisco può procedere con il recupero forzoso sui beni del fondo, previa iscrizione ipotecaria.
Il principio di diritto che emerge dall'ordinanza della Cassazione può essere sintetizzato così:
"In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non era a conoscenza dell’estraneità del debito a tali bisogni. Spetta al debitore fornire la prova di tale estraneità e della consapevolezza del creditore."
Avv. Francesco Frigieri