Patto di famiglia, cosa dice l'ultima Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate?



Con la Risoluzione n.12 del 14.2.2025, l’Agenzia delle Entrate afferma che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

L’Agenzia delle Entrate a proposito delle attribuzioni compensative richiamerà tutti i precedenti orientamenti della Cassazione, dapprima con riferimento al rapporto di parentela fra assegnatario e non assegnatario, vedi Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, poi invece fra disponente e assegnatario anche per la liquidazione al non assegnatario, vedi Cassazione, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506.

Quest’ultima pronuncia ha rivisitato il precedente orientamento del 2018, chiarendo che l’obbligo di liquidazione non ha natura negoziale ma legale e rappresenta un elemento necessario imposto dalla legge.

Ha qualificato l’effetto giuridico della liquidazione come un "onere" ai sensi dell’art. 58, comma 1, del TUS, riconducendo l’attribuzione compensativa a una liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.

Ha concluso che la liquidazione del conguaglio è soggetta all’imposta sulle donazioni come donazione del disponente a favore del legittimario non assegnatario.

Ha precisato che l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 si applica solo al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al discendente beneficiario e non alla liquidazione compensativa. Ù

Erano comunque seguite altre pronunce a conferma di questo orientamento, vedi Cassazione, ordinanza 17 giugno 2022, n. 19561, Cassazione, sentenza 28 febbraio 2023, n. 6077, Cassazione, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19627.

Avv. Francesco Frigieri

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