Conto cointestato: la titolarità va accertata?



Interessante sentenza della Corte di Cassazione, n. 1643 depositata  23.1.25, ancora una volta sui conti cointestati.

Una ex moglie aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa €202.967, sostenendo che l’ex marito avesse prelevato dal loro conto cointestato una somma di sua esclusiva proprietà.
L’ex marito si era opposto, affermando che quelle somme gli spettassero almeno al 50%, in virtù della cointestazione del conto.

Il Tribunale  aveva parzialmente accolto la domanda, riducendo l’importo dovuto dall’ex marito a €176.731., La Corte d’Appello aveva ulteriormente ridotto la somma a €47.617, ritenendo che l’importo prelevato fosse contitolarità dei coniugi, perché proveniente da un precedente conto cointestato.
La Cassazione  ha ribaltato la decisione, stabilendo che la Corte d’Appello aveva errato nel considerare solo la cointestazione e non la reale titolarità delle somme prelevate, derivandone le seguenti indicazioni :

-la cointestazione di un conto corrente non implica automaticamente la contitolarità delle somme in esso depositate.
- se una somma proviene da un titolo intestato a una sola persona, questa ha diritto a rivendicarne l’esclusiva proprietà, anche se viene poi depositata su un conto cointestato.
-chi preleva dal conto senza autorizzazione dell’altro intestatario può essere obbligato alla restituzione se non dimostra di avere diritto alle somme prelevate.              -in presenza di  un conto cointestato, le somme in esso depositate potrebbero non essere automaticamente al 50% per ciascun intestatario. Conta l’origine del denaro: se proviene da un bene o un titolo di proprietà esclusiva di uno solo dei cointestatari, può essere considerato di sua esclusiva pertinenza..

Da ciò si può ricavare il seguente principio: "L’intestazione esclusiva di un assegno circolare conferisce al prenditore la titolarità piena ed esclusiva delle somme in esso incorporate, a prescindere dalla provenienza delle somme che hanno costituito la provvista per la sua emissione. La presunzione di contitolarità delle somme su un conto cointestato (art. 1854 c.c.) può essere superata dalla prova dell’originaria titolarità esclusiva dei fondi conferiti, anche attraverso titoli di credito."

Avv. Francesco Frigieri