Con l’ordinanza n.2546, depositata il 3 febbraio 2025, la Cassazione ha affermato che i coniugi in sede di accordi di separazione possono suddividere in modo non paritario i beni rientranti nella comunione legale dei beni.
I fatti hanno visto due ex coniugi, i quali avevano acquistato un appartamento in regime di comunione legale.
In sede di separazione consensuale, avevano concordato una suddivisione non paritaria dell’immobile (71% alla moglie e 29% al marito).
Successivamente, il marito ha chiesto la divisione dell’appartamento o la sua vendita con ripartizione del ricavato. La moglie ha opposto che la sua quota fosse superiore al 50%, come stabilito nell'accordo di separazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno dichiarato nullo l’accordo, ritenendolo contrario alla regola della parità delle quote nella comunione legale (art. 210 c.c.).
La Cassazione ha però ribaltato la decisione, precisando che gli accordi di separazione possono prevedere una divisione dei beni in quote non paritarie, poiché servono a regolare gli assetti patrimoniali della coppia dopo la separazione.
Pertanto gli ex coniugi possono accordarsi sulla ripartizione dei beni comuni in sede di separazione, senza violare la legge.
L’accordo omologato dal Tribunale ha valore di atto pubblico e può essere trascritto nei registri immobiliari.
Questo principio era stato peraltro confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (n. 21761/2021).
Pertanto se ti separi, puoi stabilire con il tuo ex coniuge una divisione personalizzata dei beni, anche con quote diverse dal 50%. Questo accordo è valido, a patto che sia omologato dal Tribunale.
Avv. Francesco Frigieri