Donazione indiretta immobile: quando deve ritenersi esclusa?



Interessante sentenza n.16329, depositata in data 12.6.24, poiché la Corte di Cassazione riformerà la sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva affermato che la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante corrisponda soltanto una parte del prezzo del bene.

La Corte richiamerà le Sezioni Unite con la sentenza n.9282/92 le quali hanno affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del danaro.

La donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cass. N.2149/2014).

La sentenza impugnata ha affermato che il denaro donato costituiva, nel caso trattato, una parte del prezzo dell'immobile, sicché era escluso che il caso in esame potesse  ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi in cui l'intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante. Solo in tal caso la corresponsione del denaro sta in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, essendo identico il risultato giuridico-economico finale.

Ne consegue che, ai fini della collazione, l'imputazione ha ad oggetto il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell'immobile.

Avv. Francesco Frigieri