Sul tema vi segnalo Cass. n. 26127 del 7.10.2024 perché ripropone il tema della efficacia degli accordi sui trasferimenti di beni perfezionati all’interno di procedure di separazione e divorzi.
Al riguardo l’ultima sentenza commentata, offre l’occasione di riepilogare alcuni aggiornamenti su tali accordi:
Sulla validità
Al riguardo segnalo che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 21761 del 29.7.2021, aveva superato l’orientamento che considerava gli accordi dei coniugi come "preliminari di cessione, affermando il nuovo principio: Gli accordi trascritti nel verbale di udienza durante separazione consensuale o divorzio congiunto trasferiscono direttamente la proprietà, senza necessità di atto notarile.Il Giudice e il Cancelliere verificano la documentazione e conformità amministrativa per la trascrizione.
Sugli aspetti fiscali
- Esenzione fiscale:
Al riguardo segnalo che la Corte di Cassazione, con pronuncia n.2111 del 3.2.2016, in relazione all’art. 19 L. 74/1987, ha affermato l’esenzione da imposte per gli accordi di trasferimento immobiliare tra coniugi o verso i figli in sede di separazione/divorzio, escludendo bollo, registro e altre tasse.
b) Benefici "prima casa"
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 80 del 27.2.2020.
- al riguardo segnalo che la Corte di Cassazione, con pronuncia n.7966 del 21.3.2019 ha affermato il principio che la cessione dell'immobile agevolato è esente da decadenza dai benefici "prima casa" se avviene nell'ambito di patti di divisione siglati davanti al giudice.
- Esclusione: Gli accordi raggiunti presso l’Ufficiale di Stato Civile (DL 132/2014) non prevedono trasferimenti patrimoniali e non godono dell’agevolazione fiscale.
c) Cessioni di quote societarie
Al riguardo segnalo che la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 26363 del 7.9.2022 ha affermato che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 L. 74/1987si estende anche agli accordi sulla cessione di quote societarie nel contesto di separazione coniugale.
Sull’azione revocatoria e simulazione
- Al riguardo segnalo che la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 26127 del 7.10.2024 ha affermato che gli accordi patrimoniali dei coniugi, anche se omologati dal giudice, restano soggetti a ordinarie impugnative negoziali.
- Al riguardo segnalo che la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 11525 del 30.4.2024 ha affermato il superamento dell’orientamento secondo cui i contratti patrimoniali dei coniugi omologati non erano impugnabili per simulazione.
- Rilevanti: Cass. 24687/2022, Cass. 15169/2022, Cass. 10443/2019.
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Avv. Francesco Frigieri