Il punto sul conto cointestato e presunzione di contitolarità

🔎 Conti cointestati e presunzione di contitolarità: attenzione alla reale titolarità delle somme
📌 Cassazione Civile, sent. n. 1643 del 23.01.2025

Questo mese segnalo una sentenza molto interessante della Corte di Cassazione che torna su un tema delicato e ricorrente: la presunzione di contitolarità delle somme su conto corrente cointestato e i casi in cui essa può essere superata.

👉 Il caso:
Una ex moglie ottiene un decreto ingiuntivo per oltre €200.000, sostenendo che l’ex marito avesse prelevato indebitamente dal loro conto cointestato somme di sua esclusiva pertinenza.
Il marito si difende affermando la spettanza del 50% delle somme, in virtù della cointestazione.
La Cassazione ribalta le decisioni dei giudici di merito, affermando che:

✅ La cointestazione non implica automaticamente la contitolarità delle somme.
✅ Se una somma proviene da un titolo intestato a un solo soggetto, resta sua anche se depositata su un conto cointestato.
✅ Chi preleva senza autorizzazione altrui può essere obbligato alla restituzione, se non dimostra un diritto autonomo sulle somme.
✅ È possibile superare la presunzione legale di cui all’art. 1854 c.c. provando l’originaria titolarità esclusiva delle somme – anche tramite titoli di credito.

📌 Il principio di diritto:

“L’intestazione esclusiva di un assegno circolare conferisce al prenditore la titolarità piena ed esclusiva delle somme in esso incorporate [...]. La presunzione di contitolarità può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti”.

🧭 Tuttavia – come spesso accade – la realtà patrimoniale familiare richiede un’ulteriore riflessione.
Nel valutare l’effettiva spettanza delle somme, occorre considerare anche l’eventuale utilizzo nell’interesse del nucleo familiare. E qui torna utile il richiamo ad alcune decisioni precedenti.

📌 Cass. n. 28772/2023:
Ribadita l’irrilevanza del rimborso per le somme prelevate da un conto cointestato se usate per esigenze familiari, in adempimento agli obblighi di contribuzione ex art. 143 c.c.

📌 Cass. n. 9197/2023:
Smentita la pretesa della moglie che, approfittando della cointestazione, aveva prelevato somme derivanti da una donazione indiretta della suocera al marito.
👉 Anche qui, il criterio decisivo resta la provenienza delle somme.

🔍 In sintesi: la cointestazione non è di per sé garanzia di comproprietà al 50%. È una presunzione legale superabile, ma bisogna valutare con attenzione:

  • l’origine dei fondi,
  • la volontà delle parti,
  • e l’eventuale destinazione familiare delle somme.

Avv. Francesco Frigieri