La risposta pare affermativa, sotto un duplice ordine di considerazioni, sintetizzate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.27290, depositata in data 16.9.22.
In via preliminare, la Corte osserverà che l'avvenuto conferimento di alcuni beni immobili, da parte di un soggetto, in una società unipersonale a responsabilità limitata (della quale egli è l'unico socio), non esclude gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ. per l'alterità dei due soggetti, e con essi la ricorrenza del c.d. "eventus damni".
In ogni caso, osserverà che l'autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la società comporta, infatti, che i beni conferiti divengano strumenti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale della stessa, e dunque non più rientranti nella garanzia patrimoniale generica del socio; per cui, mentre i beni personali del socio di una società unipersonale continuano a garantire le obbligazioni della società, non altrettanto può dirsi per i beni conferiti in relazione alle obbligazioni personali del socio;
La circostanza, poi, che la quota di partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione, ex art. 2471 cod. civ., non "neutralizza" il fatto che i beni oggetto dello stesso risultino acquisiti, ormai, nella piena disponibilità, fattuale e giuridica, della società; - che, di conseguenza, l'avvenuta "sostituzione" a quei beni - nella garanzia patrimoniale generica del debitore - della quota di partecipazione è certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di società unipersonale, il c.d. "eventus damni", se è vero che esso ricorre quando l'atto dispositivo determini una variazione "anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318 -01).
Avv.Francesco Frigieri