La risposta pare negativa.
Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.31420, depositata in data 25.10.22, con la quale viene accolto il ricorso proposto dagli eredi contro la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di corrispondere le sanzioni tributarie a carico del de cuius, ritenute intrasmissibili come previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La Suprema Corte ha ritenuto che le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del Legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.
A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067)» (Cass. n. 25315 del 2022); Ric. 2021 n. 11105 sez. MT - ud. 28-09-2022 –
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 citato (Cass. n. 25644 del 2018).
Avv. Francesco Frigieri