La risposta sembra affermativa !
Con l’ordinanza n.26363, depositata il 7.9.2022, la Corte di Cassazione rigetterà il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate perchè aveva errato nel tassare la cessione delle quote sociali nel contesto degli accordi presi nel contesto della separazione fra coniugi.
Secondo la ricorrente, (Agenzia delle Entrate), la Commissione Territoriale Regionale avrebbe sbagliato nel ritenere applicabile il regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, anche alla cessione delle quote sociali in quanto tale regolamentazione degli interessi patrimoniali doveva ritenersi solo occasionalmente correlato alla separazione e non annoverabile tra gli atti esenti di cui alla predetta norma.
Il motivo di impugnazione veniva ritenuto infondato dalla Corte poiché nell'ambito di una separazione personale, ai sensi dell'art. 19 della I. 74/87, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
La ratio della disposizione, preciserà la Corte, va individuata nel carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso, e tendenzialmente definitivo, la crisi e quindi in esenzione da imposta anche per le quote sociali.
Avv.Francesco Frigieri