Convivenza: l'ex decade dai benefici prima casa se vende prima dei 5 anni?



La risposta pare affermativa.

Lo precisa la Corte di Cassazione con la  sentenza n.20956, depositata l’1.7.2022, con la quale  viene accolto  il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la decadenza dei benefici dell’ex convivente a fronte della cessione infra-quinquennale della quota dell’immobile, ceduta a seguito della cessazione della convivenza.

Nei primi due gradi di giudizi, era stato accolto il ricorso dell’ex convivente in quanto il trasferimento dell'immobile era destinato a regolare i rapporti patrimoniali con il convivente e che di conseguenza era  fuor di dubbio che la contribuente con la cessazione della convivenza si fosse trovata in gravi difficoltà economiche (...) che avevano indotto all'accordo, in modo responsabile ed ineccepibile.

Veniva precisato dal  giudice di appello che il trasferimento dell'immobile non avrebbe arrecato alla parte cedente alcun beneficio economico, né vi era  stato passaggio di denaro, giusto quanto riportato nell'atto di compravendita, in quanto il valore attribuito alla cessione è risultato pari alla quota di mutuo contratto con la Banca dalla ricorrente in comunione con l'acquirente ed ex convivente, per cui la contribuente non aveva ritratto alcun corrispettivo da impiegare per l'acquisto di altro immobile.

La Suprema Corte sarà di diverso avviso: infatti pur precisando,

da un lato,  che  in tema di agevolazioni "prima casa", "il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione/divorzio, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" dell'art. 19 della I. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi,

dall’altro, non ravviserà, né la forza maggiore, né la possibilità di estendere il principio fiscale agevolativo alla convivenza di fatto.

Sotto il primo aspetto, la Corte evidenzierà che non può essere considerata forza maggiore ciò che consegue ad una libera scelta, ossia quella di cedere la quota dell’immobile, seppur a seguito della cessazione della convivenza.

Sotto il secondo aspetto, la Corte evidenzierà che non può essere estesa se non ai  soggetti astretti dal vincolo coniugale che abbiano intrapreso il procedimento previsto dalla legge per definire materie e questioni attinenti al loro rapporto e mira a soddisfare ("atti relativi al procedimento di separazione e divorzio"), come anche precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202/2003, per "l'esigenza di agevolare, e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole" ovvero l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, escludendone l’applicazione al rapporto di convivenza.

Avv. Francesco Frigieri