Divisione ereditaria: come sono regolate le migliorie apportate dal coerede?



Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.27580 del 24.10.24 perché affermerà il principio secondo il quale le migliorie apportate ad un bene comune, secondo il principio di accessione, diventano parte integrante del bene stesso ed occorre  tenerne conto ai fini della relativa stima, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (Cass., Sez. 2, 28/2/2020, n. 5527; Cass., Sez. 2, 2/2/1999, n. 857), onde evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un' indebito beneficio dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass., Sez. 2, 22/12/2020, n. 29247).

Ciò comporta che il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso pro quota (e non per l’intero) delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass., Sez. 2, 21/2/2019, n. 5135; Cass., Sez. 6-2, 27/6/2013, n. 16206), affermazione questa che già evidenzia come non vi sia necessaria coincidenza tra l'ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre (in questi termini Cass., Sez. 2, 28/2/2020, n. 5527; vedi anche Cass., Sez. 2, 2/2/1999, n. 857; Cass., Sez. 2, 2009, n. 6982), con la conseguenza che, nel caso in cui tale domanda sia stata proposta, verrebbe meno qualunque arricchimento  degli altri condividenti.

Avv. Francesco Frigieri