Eredità: quando si ha accettazione tacita?



Interessante Ordinanza depositata il 13 agosto 2024, n.22769, con la quale la Corte di Cassazione escluderà l’accettazione tacita di un’eredità in capo ad un figlio indicato da altri  nella dichiarazione di successione e voltura catastale.

Il nodo centrale della causa è stato quello di valutare se tqali adempimenti, ancorchè eseguiti da altri, potessero considerarsi accettazione tacita dell'eredità.

L'agente della riscossione ha sostenuto che tali atti costituivano accettazione tacita dell'eredità, mentre la parte ricorrente sosteneva di non aver mai accettato l'eredità e che conseguentemente la rinuncia dovesse ritenersi valida.

La Corte di Cassazione accoglie parte degli altri motivi, in particolare quelli relativi alla distribuzione dell'onere della prova e all’accettazione tacita dell’eredità.

Viene evidenziato che l'accettazione tacita può avvenire solo in base a comportamenti inequivocabili da parte del successibile, non derivanti da elementi presuntivi deboli o dall’inerzia.

Viene precisato che gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario riscontrare per gli altri eredi se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale" (Cass. n. 8980 del 2017, citata), oppure se il richiedente la voltura avesse dichiaratamente agito nella veste di mandatario di altri successibili.

La omessa individuazione del soggetto che abbia provveduto alla voltura mina poi in radice la riscontrabilità di un'accettazione tacita anche solo per ratifica di un'attività gestoria (concretata dalla voltura, appunto) da altri realizzata, non essendo giuridicamente possibile discorrere di una ratifica dell'operato di un soggetto rimasto non identificato.

Avv. Francesco Frigieri