La Suprema Corte ha affermato che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" ( cfr. Cass. 23876/2015 )
In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.
Che il concetto di bisogni della famiglia si sia oltremodo ampliato, lo dimostra il panorama giurisprudenziale degli ultimi vent'anni, ma che il debito tributario possa rientrare nel concetto di bisogni della famiglia, sembra un'estensione molto singolare.
Avv. Francesco Frigieri