La Cassazione di recente prende in esame ancora il caso, decisamente ricorrente, della richiesta di rimborso di tutte le spese anticipate dall'ex convivente per la costruzione di un immobile, poi adibito a casa comune, ma di fatto realizzato su terreno di uno dei due conviventi.

L'ordinanza n. 14732 del 7.6.2018, precisa che il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, deve ritenersi senz'altro volontario e come tale a beneficio di entrambi.

Nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni viene meno, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella  determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento e non dell'arricchimento senza causa.

Avv.Francesco Frigieri