Con l’ordinanza n. 23 depositata il 2.1.2025, la Cassazione ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite per chiarire a quali condizioni il creditore potrà sostituirsi all'erede legittimario escluso da un testamento, per rivendicare i diritti sull'eredità non esercitati da quest'ultimo.
Nel caso sottoposto alla Corte si discuteva se il creditore potesse agire in surrogatoria anche senza una totale inerzia del debitore, chiamato all'eredità, considerando sufficiente un esercizio inadeguato dei diritti da parte di quest'ultimo.
La giurisprudenza sul punto è infatti divisa fra orientamenti che sostengono che occorra una totale inerzia del debitore, e una più estensiva, che considera sufficiente un esercizio anche inadeguato dei diritti da parte del debitore per legittimare l'azione del creditore.
Peraltro, oltre al problema dell’ammissibilità di tale azione, definita surrogatoria, si discute anche sulla legittimazione del creditore, considerato che l'azione di riduzione ha natura personale ed è consentita ex art 557 cc. solo ai legittimari, ai loro eredi o aventi causa, escludendo i creditori. Tuttavia, parte della dottrina suggerisce che i creditori possano essere inclusi tra gli "aventi causa" del legittimario, sebbene questa interpretazione non sia universalmente accettata.
Inoltre, l'ordinanza solleva la questione dell'applicabilità analogica dell'art. 524 c.c., che consente ai creditori di impugnare la rinuncia all'eredità da parte del debitore. Tuttavia, è stato sostenuto, che il legittimario pretermesso non è che un chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rendendo problematica l'estensione di tale norma.
In sintesi, l'ordinanza n. 23 del 2 gennaio 2025 ha riacceso il dibattito sull'ammissibilità dell'azione surrogatoria da parte dei creditori del legittimario pretermesso, sollevando questioni interpretative che richiedono un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Avv. Francesco Frigieri