Creditori dell'eredità: quali limiti temporali all'impugnazione della rinuncia?



Interessante sentenza del Tribunale di Bologna, n.1438 del 15.5.2024, poiché afferma che il termine concesso ai chiamati all'eredità per accettare o rinunciare,  implica che il loro  diritto di accettare non sia prescritto.

Secondo l'art. 481 c.c., infatti, laddove si afferma che chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità. se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia.

E’ escluso il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 cod. civ., allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 cod civ.

L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.

In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.

Avv. Francesco Frigieri