Interessante Ordinanza n. 15043, depositata in data 29.5.24, poiché afferma che l’erede legittimario possa provare la simulazione di una atto (esempio compravendita simulata del de cuius) sia per testi o per presunzioni, derogando così al limite dell'art. 1417 c.c.,il quale lo permette solo per i terzi o creditori.
E’ necessario tuttavia che la domanda di simulazione sia proposta sulla premessa della lesione della quota di legittima.
Egli è infatti considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione è finalizzato all'inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima per determinare l'eventuale riduzione delle porzioni degli altri coeredi.
Pertanto, il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" tramite testimoni e presunzioni, senza essere soggetto ai limiti degli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia.
In sintesi, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può avvalersi del regime probatorio favorevole previsto dall'art. 1417 c.c. se l'azione è strumentale alla tutela della quota di riserva.
Avv. Francesco Frigieri