Fondo patrimoniale: è possibile iscrivere ipoteca da parte dei coniugi?



Interessante Ordinanza n.32484, depositata il 22.11.23, poiché la Corte di Cassazione prende in esame una fattispecie nella quale era stata iscritta ipoteca volontaria da parte dei costituenti il fondo patrimoniale, senza autorizzazione del Giudice, previa modifica consensuale della clausola originaria che avrebbe richiesto  l’autorizzazione  in presenza di figli minori, presenti nella fattispecie.

Il tutto era stato determinato dalla necessità di reperire provvista per risanare l’azienda, poi fallita.

Di qui il ricorso dei coniugi volto a tornare sui loro  passi sostenendo l'illegittimità della modifica per riprendersi  il bene vincolato in fondo, ricorso poi respinto.

La Corte preciserà che la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti,  un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli) ed é funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, essendo la ragione ispiratrice dell’istituto individuabile nell’obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti.

Le Sezioni Unite (Cass. 21658/2009, ma il principio era già stato affermato da Cass. n. 8824/1987), hanno chiarito che « La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime».

Trattasi quindi di un accordo negoziale di autoregolamentazione di interessi familiari, con conseguente applicazione delle norme dettate al riguardo dagli artt.162, (forma delle convenzioni matrimoniali) e 163 (modifica delle convenzioni matrimoniali) c.c.. L’art. 169 c.c. dispone che «se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione», non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

La disposizione prevede quindi che il costitutore o i costitutori del fondo patrimoniale possono riservarsi la possibilità di alienare, ipotecare o vincolare i beni costituiti fondo patrimoniale, discostandosi dai vincoli stabiliti in proposito dall'articolo stesso.

In conclusione la Corte preciserà che « In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari».