La risposta è affermativa.
Interessante sentenza n. 26690, depositata il 18.09.23, perché la Corte di Cassazione chiarirà la differenza tra atto conservativo e dispositivo, integrante quest’ultimo l’accettazione tacita dell’eredità.
Nel caso specifico, si trattava di un contratto preliminare di acquisto di un immobile in costruzione nel quale la promissaria acquirente, poi deceduta, era la madre del ricorrente.
Successivamente alla morte della madre, il figlio richiedeva la restituzione della caparra, domanda respinta poiché veniva riconosciuto il diritto del promittente venditore a trattenerla per recesso, avendo quest’ultima fondamentamente sostenuto l’inadempimento della prima.
Il ricorrente sosteneva che la richiesta di restituzione della caparra non integrasse l’accettazione tacita dell'eredità ma semplicemente un atto conservativo del patrimonio della de cuius.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello che infine la Corte di Cassazione respingerà la tesi del figlio.
Ribadirà che l’accettazione dell’eredità, oltre che espressa può essere tacita ed in particolare affermerà la correttezza dell’interpretazione sostenuta dai giudici di merito per aver qualificato la restituzione della caparra confirmatoria come atto dispositivo del patrimonio e non meramente conservativo.
Veniva aggiunto poi che la restituzione della caparra non poteva integrare il pagamento di un credito, in quanto implica la risoluzione del vincolo contrattuale, quindi esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius e come tale può essere in titolarità solo da chi riveste la qualità di erede.
Avv. Francesco Frigieri