Interessante Ordinanza n.25347 della Cassazione depositata in data 28.8.23 perché prende in considerazione la sostituzione del creditore del chiamato all'eredità, anche qualora il chiamato sia decaduto dall'accettare, per effetto del termine di decadenza fissato dal Giudice e non solo in caso di rinuncia.
Nel caso specifico, poiché l’erede testamentario non aveva espressamente accettato né espressamente rinunciato a detta eredità, il creditore, avendone interesse si rivolgeva al Tribunale chiedendo la fissazione di un termine ex art. 481 cod. civ. entro il quale il chiamato avrebbe dovuto manifestare la sua volontà di accettare o rinunciare.
A fronte dello spirare del termine concesso, senza che il chiamato si fosse espresso, il creditore si rivolgeva al Tribunale chiedendo l’autorizzazione ad accettare, in nome e in luogo del chiamato all’eredità, ma veniva rigettata la domanda, ritenendo che l’art. 524 cod. civ. (impugnazione della rinuncia da parte del creditore) non fosse applicabile alla fattispecie in esame, poiché detta norma autorizzerebbe il creditore del chiamato all’eredità ad agire in nome e luogo dell’erede solo nel caso in cui quest’ultimo avesse rinunciato all’eredità per cui la mancata accettazione dell’eredità successiva alla fissazione del termine ex art. 481 cod. civ. non poteva ritenersi assimilabile alla rinuncia.
Anche il Giudice di secondo grado respingerà l’appello, osservando che i due istituti disciplinati rispettivamente dall’art. 524 cod. civ. e 481 cod. civ. avrebbero natura ed effetti, escludendone la loro analogica estensione o assimilabilità.
La Corte di Cassazione rspingerà il ricorso, ma per ragioni diverse, affermando invece l'assimilabilità dei due istituti (rinuncia e decadenza, ma precisando che il diritto di accettare non doveva essere prescritto, cosa che invece era avvenuto, poichè , se da un lato, il ricorso ex art. 481 c.c. per la fissazione del termine era stato presentato prima del decorso decennale della prescrizione dall'apertura della successione, il riscorso ex art. 524 c.c. era stato presentato successivamente.
In pratica, la surroga del creditore si può avere sia in caso di decadenza del termine ad accettare fissato dal Giudice ex art. 481 c.c.. , sia in caso di rinuncia all’eredità, purchè il diritto ad accettare non sia prescritto.
Avv. Francesco Frigieri