La risposta pare affermativa!
Interessante sentenza n.28580, depositata il 3.10.2022, poichè la Corte di Cassazione tratta il presupposto della risoluzione della donazione modale a causa dell'inadempimento dell'onere imposto al donatario e la conseguente restituzione del bene al donante od ai suoi eredi.
La Corte rileverà che il quarto comma dell'art. 793 c.c.nel disporre che la risoluzione per inadempimento dell'onere da cui è gravata la donazione può essere chiesta dal donante o dai suoi eredi "se prevista nell'atto di donazione", il che quindi implica la previsione della "sazione" dell'inadempimento nell'atto stesso di donazione,
Tale interpretazione, peraltro, ricalca il previgente art. 1080 c.c. per cui non si può pronunciare la risoluzione se non in questi casi, con la conseguenza che la restituzione dei beni al donante od ai suoi eredi dipende oltre che dalla previsione dell'atto, anche dall'accertamento dell'inandempimento e dalla consegunete pronuncia di risoluzione e restituzione del bene donato.
Avv.Francesco Frigieri